UPPINAZIONALE

Ammesso lo spioncino elettronico ma vietate le riprese sistematiche (pubblicato sul Sole24Ore del 19.08.26) di Carlo Pikler

Lo spioncino elettronico consente di vedere chi si trova davanti alla porta, ricevere notifiche sul telefono e, nei modelli più evoluti, registrare immagini e suoni. Proprio la registrazione, tuttavia, segna il confine tra il semplice ausilio domestico e un trattamento di dati personali potenzialmente soggetto al Gdpr.

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Ue esclude dalla propria applicazione i trattamenti effettuati da una persona fisica per attività «a carattere esclusivamente personale o domestico».

L’eccezione non può però essere estesa fino a comprendere il monitoraggio sistematico del pianerottolo, delle scale o della porta del vicino.

Il Garante ha assunto una posizione particolarmente rigorosa: lo spioncino non può diventare uno strumento per ricostruire gli orari, le visite e le abitudini di un condomino. Quando il Gdpr trova applicazione, il privato deve rispettare l’articolo 5: le immagini devono essere trattate secondo «liceità, correttezza e trasparenza», raccolte per finalità determinate e «limitate a quanto necessario». Occorre una base giuridica per l’installazione in base all’articolo 6 mentre l’articolo 25 impone misure tecniche coerenti con la protezione dei dati fin dalla progettazione: inquadratura ridotta, esclusione dell’audio se non indispensabile, tempi brevi di conservazione, accessi protetti e assenza di registrazione continua quando sia sufficiente l’attivazione al passaggio o alla pressione del campanello. Una particolare cautela è necessaria quando nell’edificio opera un portiere. Uno spioncino che ne riprenda stabilmente spostamenti, pause e modalità di esecuzione delle mansioni può trasformarsi in un controllo di fatto sull’attività lavorativa. L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ammette gli impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza soltanto per specifiche esigenze e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. Il singolo condomino non è titolare del potere di vigilare autonomamente sul dipendente condominiale. Ancora più grave è l’invio del filmato nella chat di condominio per dimostrare che il portiere non avrebbe lavorato correttamente. L’inoltro costituisce una comunicazione di dati personali, per una finalità diversa dalla sicurezza, che richiede una propria giustificazione.

The post Ammesso lo spioncino elettronico ma vietate le riprese sistematiche (pubblicato sul Sole24Ore del 19.08.26) di Carlo Pikler appeared first on UPPI.