L’articolo 53 della Costituzione recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita’ contributiva. Il sistema tributario e’ informato a criteri di progressivita’.”
Cosa significa capacità contributiva è ben noto, significa produrre reddito, e quindi essere tassati in base al proprio reddito. Significa pagare in base ai propri consumi (io consumo pago, non consumo non pago: ad esempio consumo carburante pago le accise, non consumo carburante, non pago le accise). Significa pagare in base ai beni che si possiedono e di cui si possono disporre a proprio piacimento: ho un immobile pago l’IMU, non ho alcun immobile di proprietà non pago l’IMU. Molto semplice. Ecco qui leso l’ultimo principio stabilito dall’art.53 della Costituzione: ho la proprietà di un immobile, ma lo Stato non mi riesce a garantire la libera disponibilità a causa di un’occupazione abusiva e/o senza titolo, perché devo pagare l’IMU ?
E’ il principio stabilito dalla recentissima Sentenza n.67 del 19 gennaio 2022 della Commissione Tributaria regionale della Toscana: finalmente si cominciano a sostenere le idee e le opinioni che l’UPPI ha sempre sostenuto. Chi non ha la disponibilità di un immobile a causa di occupazioni senza titolo (a causa, per esempio, di sfratti per morosità in cui il conduttore non abbandona l’immobile, oppure in caso di sfratto per fine locazione in cui il conduttore non abbandona l’immobile, in cui lo stesso conduttore non paga le indennità di occupazione. IL PROPRIETARIO NON DEVE PAGARE L’IMU CHE NON E’ ALTRO CHE UNA PATRIMONIALE SULLE PROPRIETA’! Ma quale proprietà se non ne ho la disponibilità, nonostante ne abbia il titolo !!
La Sentenza afferma: “È noto come il possesso si fondi su un corpus ossia il potere di fatto sulla cosa e di un animus cioè l’intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. Per verificare se nel caso di spossessamento per occupazione abusive di immobili viene meno anche l’animus oltre il corpus, è necessario stabilire quale valore attribuire alle dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l’impossibilità di sgomberare l’immobile e quindi, da parte dei proprietari, di entrare nel possesso della sua proprietà. Se gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’I.M.U. questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi. È necessario, pertanto, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale, in una situazione di fatto come quella descritta nella presente vicenda, il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica per cui l’applicazione dell’imposta con simili presupposti sarebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passive dell’imposta, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.”
Ed infine: “Il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.”
Come non condividere questa Sentenza? Speriamo ce ne saranno altre, affinchè il legislatore si svegli e modifichi la Legge vigente, anche se un primo passo è stato fatto a causa del blocco delle esecuzioni degli sfratti per morosità (ma solo per le unità ad uso abitativo) e solo per l’anno 2021 il proprietario non ha pagato l’IMU. La Legge deve prevedere di richiedere il rimborso IMU, da parte del proprietario, di tutte le annualità in cui l’immobile è stato occupato senza titolo e senza il pagamento dell’indennità di occupazione da parte dell’occupante e non solo per gli immobili ad uso abitativo, ma il principio deve valere per tutti gli immobili, quindi anche quelli commerciali.
Andrea Casarini
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