Le Entrate intervengono sul robusto contenzioso dando ragione ai contribuenti
Di Saverio Fossati
Prima casa, gli eredi possono ottenere il bonus fiscale sul passaggio di proprietà
anche se la dichiarazione di successione è stata presentata oltre la scadenza dei 12
mesi dall’apertura dell’eredità. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la
risoluzione 66/E del 20 dicembre
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6581869/RISOLUZIO
NE+n.+66+del+20+dicembre+2024.pdf/b1691143-de3c-def9-3cf3-3354f815f959),
intervenendo su una situazione di caos determinata dai diversi orientamenti degli
uffici territoriali.
La risoluzione è la risposta all’interpello di un contribuente sulla fruibilità del bonus
(imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna), previsto dal Dlgs
346/90 per chi si trova ad aver ereditato un’abitazione con i requisiti “prima casa”
(cioè non possedere altre abitazioni per le quali si sia già usufruito dell’agevolazione,
risiedere nel Comune in cui si trova l’immobile o trasferirvisi entro 18 mesi, e che
l’immobile sia iscritto nelle categoria catastale A eccetto A1, A8, A9 e A10).
Il nodo era quello di considerare perentorio o meno il termine dei 12 mesi,
interpretazione che il contribuente contestava non trovando riscontro nel testo
della norma, citando anche la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 14088/2004) che
aveva affermato un principio di emendabilità e di ritrattabilità della dichiarazione di
successione ''sottratte al termine fissato per la dichiarazione medesima”, perché
l'iter procedimentale finalizzato all'accertamento dell'obbligazione tributaria ''si
conclude con l'emissione, da parte dell'ufficio, dell'atto impositivo, sulla base dei
dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione.
5 Da ciò consegue che la dichiarazione di successione è emendabile finché non
intervenga un avviso di accertamento di maggior valore''.
Le Entrate avevano già riconosciuto che la dichiarazione è “emendabile” entro due
anni dal pagamento dell’imposta principale e spiega che “resta ferma la verifica dei
presupposti soggettivi e oggettivi necessari per fruire dell'agevolazione ''prima
casa'', che devono sussistere al momento del trasferimento dell'immobile, che per
gli acquisti mortis causa coincide con la data di apertura della successione”, quindi,
concludono le Entrate, “è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma
dell'atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i
trasferimenti derivanti da successione e donazione” in sede di “dichiarazione
integrativa” e la dichiarazione sarà “riliquidata” dagli uffici ma attenzione: “i
contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione
di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell'Agenzia
sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano
dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall'articolo
27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento
dell'imposta principale)”. Quindi le condizioni per beneficiare del bonus fiscale sono
due: che non sia già arrivato un accertamento o che comunque non siano passati
due anni dal pagamento dell’imposta principale. Se invece la dichiarazione è stata
del tutto omessa, l’agevolazione può essere chiesta entro cinque anni dal termine
della presentazione della dichiarazione stessa (cioè 12 mesi, quindi ci sono sei anni
di tempo in tutto).
La risoluzione si conclude con l’ordine agli uffici territoriali di ritirasi dai contenziosi
in corso, purché ricorrano le condizioni indicate.
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