Anche la Ctp, commissione tributaria di Bari, si allinea con le precedenti decisioni delle Commissioni di Reggio Emilia, Pavia e con la commissione regionale di Milano, nel ritenere ammissibili, le disposizioni in materia di cedolare secca nelle locazioni abitative, nei confronti di impresa e lavoratori autonomi. Sul punto resta al contrario ferma, attesa la resistenza dell’ufficio, la posizione dell’Agenzia delle Entrate che si riporta alle proprie circolari 26/E/2011 e 12/E/2016. La sentenza della commissione barese, n.825 del 5/04/19, infatti fa chiarezza su almeno due questioni:
a) la prima circa la rinuncia alla applicazione dell’Istat. Viene, infatti, evidenziato come la sospensione sia di stretta derivazione legale. Pertanto non ha alcun rilievo la eventuale omissione della espressa rinuncia. Ma anche di più. Se prevista, infatti, prevale la nullità della medesima con salvezza, quindi, dell’agevolazione fiscale;
b) ribadito poi che, sulla base di una corretta interpretazione normativa, i soli locatori devono agire in regime di persona fisica. Il pretendere, come fa la Agenzia, che anche il conduttore debba essere persona fisica, ai fini della agevolazione, costituisce una equiparazione tra le due distinte figure che la legge non prevede in modo alcuno.
Interessante poi leggere, giusta universale previsione, che i provvedimenti dell’ufficio devono essere motivati e vanno annullati, come nel caso, qualora si limitino a esporre esclusivamente la ritenuta violazione.
Altresì interessante la precisazione che, anche difronte a (presunte) violazioni della medesima disposizione per annualità diverse, non deve riconoscersi il diritto alla riunione dei diversi procedimenti. Ogni anno fiscale, infatti, mantiene la propria autonomia rispetto agli altri.
Dal centro studi giuridici Uppi
A cura di Ladislao Kowalski
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