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Affitto concordato, l’indennità del Comune si tassa con la cedolare | di Saverio Fossati

 

Una volta tanto, una buona notizia dall’agenzia delle Entrate: i contributi versati dal Comune ai proprietari di casa che riducono l’affitto va tassato come la cedolare e non con le normali aliquote Irpef (di norma più elevate.

La precisazione è stata fornita con la risposta 91/2025 all’interpello di un contribuente, che, avendo stipulato un contratto di locazione concordato, chiedeva a quali imposte assoggettare il contributo del Comune  (previsto da una delibera della Regione) destinato ai locatori che riducono il canone di locazione di almeno il 20% rispetto all’importo pattuito precedentemente. Una norma che non esiste ovunque ma che comunque è in via di diffusione a livello regionale.
Secondo l’agenzia delle Entrate il contributo deve essere considerato come un reddito della stessa categoria del canone di locazione. Perciò  può essere tassato alle stesse condizioni del contratto di locazione originario, o, appunto, con cedolare secca al 10%, se il contratto è di tipo concordato.

Da ultimo, precisa l’Agenzia, per applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10%, il richiedente deve seguire alcune indicazioni per la compilazione del modello 730. Innanzitutto, il contributo erogato deve essere indicato nella sezione I del quadro B, barrando la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e inserendo, nella colonna 2 “utilizzo”, il codice 8.

Inoltre, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente dovrà compilare un solo rigo del quadro B, valorizzando il campo 6 “Canone di locazione” con l’importo calcolato, che include il contributo ricevuto.

 

Saverio Fossati

 

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